Procedimenti e Requisiti

PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

1) ritirare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA, l'elenco dei documenti ( seleziona ELENCO DOCUMENTI ), CHE ANDRANNO REDATTI TUTTI IN CARTA SEMPLICE;
Qualora la coppia è residente all'estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma;
2) depositare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA, la Dichiarazione di Disponibilità all'Adozione ( vedi voce MODULISTICA ) con allegati i documenti di cui al punto 1).
Al momento del deposito, la Cancelleria provvede a consegnare ai coniugi un questionario che va debitamente compilato e riconsegnato alla Cancelleria;

3) Entro 15 gg. dal deposito in Cancelleria, il Tribunale per i Minorenni, se non ritiene di emettere decreto di inidoneità, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali;

4) I servizi sociali ricevuta tale richiesta, prenderanno contatto con la coppia allo scopo di informarli:
a) sull'adozione internazionale;
b) sulle procedure;
c) sugli enti autorizzati;
d) sulla preparazione psicologica all'adozione;
e) per acquisire informazioni: - sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, sociale; - sulle loro motivazioni; - sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori;
ma soprattutto valutare la loro capacità genitoriale;

5) entro QUATTRO mesi dalla ricezione della richiesta, i servizi sociali trasmetteranno al Tribunale per i Minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti;

6) il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione, convoca gli aspiranti perché sostengano un colloquio con gli esperti;

7) entro i DUE mesi successivi, il Tribunale emette motivato Decreto di Idoneità ad adottare, ovvero motivato decreto di inidoneità.
Il decreto di inidoneità è reclamabile avanti alla Corte d'Appello –
Entro DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA

8 ) depositato il decreto, a cura della Cancelleria, viene comunicato immediatamente ai coniugi. La stessa Cancelleria provvede ad inviare alla Commissione Internazionale per le Adozioni, copia: del decreto, della relazione dei servizi sociali e della documentazione;

9 ) entro un ANNO dalla comunicazione del Decreto, occorre conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati ( seleziona Enti Autorizzati ..... ) perché curi tutta la procedura relativa all'adozione del minore straniero, IN MANCANZA IL DECRETO PERDE VALIDITA' ed occorre ripresentare nuovamente tutta la documentazione;

10) l'Ente autorizzato, che ha accettato l'incarico, ha l'obbligo di porre in essere tutta l'attività necessaria al fine di assistere e sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione del minore straniero ( Il provvedimento di adozione o di affidamento emesso dall'autorità straniera, è comunicato dall'Ente alla Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale autorizza l'ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia ).
La Commissione, a sua volta trasmette detta autorizzazione all' autorità consolare italiana, che rilascia il visto di ingresso al minore per motivi d'adozione.
All'esito della procedura, l'Ente autorizzato dovrà rilasciare certificazione sull'ammontare delle spese sostenute dai coniugi, essendo detraibili al 50%;
11) Al momento dell'ingresso in Italia del minore straniero viene data tempestiva comunicazione, da parte degli uffici di frontiera, alla Commissione e al Tribunale per i minorenni competente;

12)Occorre, altresì, recarsi presso il competente Tribunale per i Minorenni per il deposito di tutta la documentazione, in originale e in copia, rilasciata dallo Stato estero;

13) Richiedere al Tribunale la dichiarazione di efficacia e/o la trascrizione del provvedimento straniero;

14) A seguito di tale richiesta il Tribunale dichiara l'efficacia e/o ordina la trascrizione del provvedimento straniero;

15) Decorso un mese dalla notifica del decreto del Tribunale, gli originali degli vengono trasmessi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza per le annotazioni di legge.

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PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE NAZIONALE

"La dichiarazione di disponibilità all'adozione di minori italiani può essere presentata presso qualsiasi Tribunale per i Minorenni. Alla dichiarazione va comunque allegata tutta la documentazione, in mancanza, non verrà presa in  considerazione."
L'iter per l'Adozione nazionale, è lo stesso dell'internazionale fino al punto VI ).
Superato positivamente il colloquio, il fascicolo della coppia verrà messo a disposizione dei magistrati per un' eventuale comparazione .
La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale ha validità di ANNI TRE, decorso tale termine occorrerà presentare istanza di rinnovo.

IN CASO DI RINNOVO I DOCUMENTI DA PRODURRE SONO GLI STESSI


R E Q U I S I T I

Validi sia per la dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale che
per il rilascio del Decreto di idoneità ai fini dell'adozione internazionale

1. Essere coniugati da almeno TRE ANNI ( il requisito è realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile, continuativo e perdurante per un periodo di tre anni prima del matrimonio, e lo stesso può essere provato o documentalmente o per testimonianza) ;
2. di non aver, nei TRE precedenti alla presentazione dell'istanza, in corso alcuna separazione né legale né di fatto.
3. essere idonei e capaci ad educare, istruire e in grado di mantenere il minore;
4. avere una differenza di età minima di 18 e massima di 45 con l'età dell'adottando
- limite superabile:

  • qualora dalla mancata adozione possa derivare un danno grave al minore ;
  • qualora l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato;
  • la differenza massima sopra indicata è superata da uno solo dei coniugi in misura non eccedente i 10 anni;
  • quando si tratti di genitori di figli naturali o adottivi di cui almeno uno sia ancora minore

A V V E R T E N Z E

La disponibilità alla adozione Nazionale ha una validità
di
TRE ANNI
che decorrono dal giorno in cui la documentazione viene depositata
presso la Cancelleria

Il decreto di idoneità all'adozione internazionale ha una validità
di ANNI UNO,
termine che decorre dalla data di notifica.
Entro tale termine occorre aver conferito l'incarico ad uno degli enti autorizzati
( in tal caso il decreto non ha più scadenza )
Si consiglia, comunque, di conferire l'incarico all'ente entro
OTTO MESI dalla data di rilascio del decreto
atteso che negli ultimi quattro mesi GLI ENTI NON ACCETTANO INCARICHI NON AVENDO LA POSSIBILITA' DI VALUTARE LA COPPIA

ModuloFileData
Dichiarazione disponibilità adozione internazionale

(DOC - 26 KB)
28/02/2019
Dichiarazione disponibilità adozione nazionale

(DOC - 32 KB)
28/02/2019